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sabato 8 agosto 2009

Regolamento Gruppo Corazzieri

Di seguito il testo del Regolamento interno del Gruppo Corazzieri.

La copia del Regolamento originale è reperibile sul sito Corazzieri Nord Est, clicca qui per visualizzare il documento.


ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

CORAZZIERI

REGOLAMENTO INTERNO

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ – SCOPI

Art. 1 DENOMINAZIONE e SEDE: è costituito nell'ambito della sezione ANC di Roma il

GRUPPO CORAZZIERI con sede in Roma Via XX Settembre, 12.

Art. 2 FINALITÀ e SCOPI: il GRUPPO che non persegue fini di lucro osserverà lo Statuto ed il

Regolamento dell'ANC, proponendosi particolarmente di:

A) mantenere vivi e operanti i vincoli d'amicizia e di collaborazione tra Corazzieri in

servizio ed in congedo;

B) promuovere attività sociali, culturali e d'impiego del tempo libero per i propri iscritti;

B) instaurare rapporti culturali e di collaborazione con altri gruppi d'Arma e altre

organizzazione apolitiche e di volontariato.

SOCI

Art. 3 SOCI: i soci si dividono in:

a) Soci effettivi.

Appartengono a questa categoria di soci, tutti i militari in servizio effettivo presso il Reggimento Corazzieri e i militari che hanno lasciato il reparto o in congedo che abbia prestato servizio effettivo presso il Comando stesso.

b) Soci simpatizzanti;

Appartengono a questa categoria di soci tutti i parenti di 1° o 2° grado senza distinzione di

sesso di iscritti effettivi, che inoltrino domanda di adesione al gruppo.

I soci corrispondono annualmente la quota associativa stabilita dall'ANC ed eventuali contributi deliberati dall'assemblea del Gruppo per il funzionamento del gruppo stesso.

Art. 4 DECADENZA: il requisito di socio si perde per:

a) dimissioni scritte;

b) mancato versamento della quota associativa o dei contributi deliberata dall'assemblea del

gruppo.

ORGANI SOCIALI

Art. 5 ASSEMBLEA

L'Assemblea del Gruppo è costituita da tutti i soci effettivi in regola con i versamenti delle quote sociali.

Ogni socio può intervenire all'assemblea con non più di due deleghe.

I soci simpatizzanti possono assistere all'Assemblea senza diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo. Può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di un decimo degli associati aventi diritto o dalla Commissione consultiva, con l'indicazione degli argomenti da trattare. La data e l'o.d.g. sono stabiliti dalla Commissione Consultiva e comunicati dal Fiduciario ai soci effettivi almeno venti giorni prima della riunione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente e rappresentata la maggioranza dei soci effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.

Le sedute sono presiedute da un presidente nominato dalla Assemblea tra i soci effettivi presenti. In caso di votazioni l'Assemblea nomina anche tre scrutatori. Redige il Verbale il Segretario del Gruppo. Le votazioni sono sempre palesi, salvo per le cariche sociali, o per questioni personali, che avvengono a scrutinio segreto.

Art. 6 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria:

a) discute e delibera sulla relazione morale del Fiduciario, sul bilancio consuntivo dell'anno

precedente e sul programma operativo dell'anno corrente;

b) elegge sei componenti della Commissione consultiva;

c) indica il candidato alla carica di Fiduciario ed elegge il Coordinatore ed il Segretario del

Gruppo;

d) stabilisce l'entità del contributo annuo per il funzionamento del Gruppo.

L'Assemblea straordinaria:

delibera lo scioglimento del Gruppo con votazione per appello nominale e a maggioranza dei due terzi dei soci effettivi.

COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 7 La Commissione è composta da nove membri, sei eletti dall'assemblea, tre di diritto: il

Fiduciario, il Coordinatore, il Segretario.

La Commissione ha funzioni consultive sugli argomenti di maggior interesse associativo ed esprime i propri pareri a maggioranza dei suoi componenti. E' convocata dal Fiduciario quando questi lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

CARICHE SOCIALI

Art. 8 CARICHE SOCIALI:

FIDUCIARIO viene nominato dal nominato dal Presidente della sezione ANC su indicazione dell'assemblea del gruppo.

Il Fiduciario rappresenta il gruppo nei rapporti esterni, vigila sull'osservanza delle norme che disciplinano la vita associativa, mantiene l'unità di indirizzo operativo, presiede la Commissione consultiva. In caso di assenza o impedimenti è sostituito dal coordinatore.

COORDINATORE viene eletto dall'assemblea del Gruppo; coordina l'attività operativa, svolge funzioni amministrative ed è il tesoriere del Gruppo.

SEGRETARIO viene eletto dall'Assemblea del Gruppo; assiste il Fiduciario e il Coordinatore nello svolgimento delle loro funzioni, redige i verbali dell'Assemblea e della Commissione consultiva.

Il mandato di ogni carica elettiva dura un triennio e può essere riconfermato. Le cariche associative non sono retribuite, sono rimborsate soltanto le spese documentate sostenute nell'esercizio della carica.

TENUTA SOCIALE

Art. 9 TENUTA SOCIALE:

la tenuta sociale dei soci è:

a) Soci effettivi: Giacca blu, pantaloni grigi o in subordine abito scuro o grigio scuro,

stivaletti o scarpe nere, camicia azzurra, cravatta sociale, stemma araldico al taschino,

sopracolletto, bustina e all'occhiello della giacca il distintivo con l'aquila argentata .

b) Soci simpatizzanti: come i soci ordinari tranne che per il sopracolletto e bustina; per le

donne, gonna o pantalone blu o scuro. Considerato che lo Stemma Araldico da taschino è un elemento di distinzione per gli iscritti al Gaippo Corazzieri, non può e non deve essere regalato, prestato o ceduto a non aventi diritto.

In occasione di cerimonie e manifestazioni ufficiali il Gruppo partecipa con i propri

rappresentanti in rigorosa tenuta sociale.

CERIMONIALE

Art. 10 I soci a conoscenza o informati di iniziative ufficiali o private alle quali possa o potrebbe

aderire il Gruppo, devono informare il Fiduciario o il Coordinatore che assumeranno le opportune iniziative per un'eventuale partecipazione.

Cerimonie Funebri per:

a) Corazzieri in servizio, rappresentanza con Labaro del Gruppo;

b) Corazzieri in congedo o soci, come al punto a più eventuale trasporto in spalla della bara,

previa richiesta o consenso dei familiari.

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